IL SOLOPATTINO NEL CODICE DELLA STRADA
LASCIATI ANDARE, CON BUON SENSO.
Il Solopattino è già sulla strada, ma nel Codice della Strada del nostro Paese ancora non c’è. Non esistono norme che ne regolino l’utilizzo e la circolazione. È un mezzo completamente nuovo e la sua stessa definizione non è semplice: chi lo usa occupa lo stesso spazio di un pedone e ha una postura simile, ma si muove su un veicolo elettrico. Le uniche norme a cui, forse, potremmo fare riferimento sono il comma 8 e 9 dell’art 190 del Codice della Strada* ma non ci sono indicazioni in tal senso. D’altronde, può essere considerato un mezzo che risponde agli obiettivi “di riduzione di costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità di circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie…”. Quindi, speriamo che nel prossimo futuro il suo uso venga normato e agevolato i ragione della sua eco-sostenibilità.
- Indossare sempre il caschetto e allacciarlo bene sotto il mento per proteggersi in caso di urti e cadute: non è obbligatorio, ma è bene usarlo.
- Non circolare sulle carreggiate delle strade, perché si può essere di intralcio per gli altri veicoli, perché gli altri veicoli costituiscono un rischio per la propria sicurezza e perché il Codice della Strada vieta “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade” (comma 8. Art 190).
- Circolare negli spazi affollati da pedoni soltanto dopo aver acquisito una buona padronanza del Solopattino.
- Quando si circola nelle aree riservate ai pedoni, rispettare le norme che disciplinano il comportamento di tutti i pedoni e mantenere un’andatura moderata per non creare situazioni di pericolo.